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DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
28 agosto 1789
I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in ASSEMBLEA NAZIONALE, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le sole cause delle sfortune pubbliche e delle corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una solenne Dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi ad essi i loro senza posa i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo, potendo essere in ogni momento confrontati coi fini di tutte le istituzioni politiche, vengano maggiormente rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora in poi su princìpi semplici ed incontestabili, siano sempre rivolti al mantenimento della Costituzione ed alla felicità di tutti.
In conseguenza, l’ASSEMBLEA NAZIONALE riconosce e dichiara, alla presenza e sotto gli auspici dell’Essere supremo, i seguenti Diritti dell’Uomo e del Cittadino.
Art. 1
Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
Art. 2
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, e la resistenza all’oppressione.
Art. 3.
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.
Art. 4.
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha confini se non quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento dei medesimi diritti. Questi confini non possono essere determinati che dalla Legge.
Art. 5.
La Legge non ha diritto di vietare se non le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge
non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
Art. 6.
La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere di persona, o mediante loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo eguali ai suoi occhi, sono egualmente ammessi a tutte le dignità,
posizioni ed impieghi pubblici, secondo la loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e
dei loro talenti.
Art. 7.
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme che essa ha prescritto. Coloro che sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari,
debbono essere puniti; ma ogni cittadino chiamato o arrestato in virtù della Legge, deve obbedire
istantaneamente: egli si rende colpevole se oppone resistenza.
Art. 8.
La Legge non deve stabilire se non pene strettamente ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
Art. 9.
Poiché ogni uomo si presume innocente finché non sia stato dichiarato colpevole, se si sia giudicato indispensabile arrestarlo ogni rigore che non sarà necessario per assicurarsi della sua persona dev’essere
severamente represso dalla Legge.
Art. 10.
Nessuno dev’essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Art. 11.
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo: tutti i cittadini possono dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Art. 12.
La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino necessita di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita a vantaggio di tutti, e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Art. 13.
Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell’amministrazione, una contribuzione comune è indispensabile: essa dev’essere egualmente ripartita fra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà.
Art. 14.
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante loro rappresentanti, la necessità della contribuzione pubblica, di consentirla liberamente, di seguirne l’impiego e di determinarne la quantità, la
ripartizione, l’esazione e la durata.
Art. 15.
La società ha il diritto di chieder conto a tutti gli agenti pubblici della loro amministrazione.
Art. 16.
Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri fissata, non ha una Costituzione.
Art. 17.
Poiché la proprietà è un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in modo evidente, e sotto la condizione di una giusta e previa
indennità.
Quando esplode il 14 luglio la rivolta e si pongono le premesse per la nascita della nuova Francia, il partito nazionale diventa la guida naturale di un mutamento - che avrà un corso profondamente travagliato - il quale prende forma solenne in un decreto, approvato nell'agosto dell'89: "L'Assemblea nazionale abolisce interamente il regime feudale".
A questo documento ne segue un altro, il 26 agosto: la "Dichiarazione dei diritti dell'uomo", pietra miliare della storia della Francia ma anche d'Europa: "Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti". E il re viene privato della sovranità poiché d'ora in poi questa sarà esercitata dalla Nazione Francese. Come d'ora in poi ci sarà libertà di parola, di opinione e di stampa, le leggi non potranno avere valore retroattivo, ogni cittadino avrà diritto di accedere ai pubblici impieghi, la proprietà privata sarà garantita.
I fondamentali principi della grande riforma sono incisi nella storia, sanciscono la nascita di una Francia giusta, di una Francia felix. Ma traducendo in realtà questi principi, articolandoli in regolamenti e decreti, la borghesia li tradisce subito. E non c'è da stupirsi: regolarmente accade nella storia che quando un gruppo sociale d'élite conquista il potere (ricorrendo all'appoggio del popolo, immancabile massa d'urto in qualsiasi tipo di rivoluzione, per scalzare gli avversari) dopo la vittoria stabilisca leggi, morale ed etica in rapporto ai propri interessi.
Infatti la borghesia pre-capitalista francese, già pochi giorni dopo la presa della Bastiglia, aveva fatto una premessa precisa attraverso le parole dell'abate Emmanuel- Joseph Sieyez, politico e scrittore di taglio conservatore: "Il Comitato incaricato dell'elaborazione della Costituzione deve fissare una differenza fra cittadini attivi e passivi. I cittadini attivi sono i veri azionisti della grande impresa sociale: essi devono formare quella nazione che è fonte di ogni potere pubblico".
Così con il decreto del 22 dicembre 1789, l'Assemblea Costituente chiarisce che il cittadino attivo avente diritto di voto è ogni francese che abbia raggiunto il 25° anno di età, viva in un dato cantone da non meno di un anno, non sia a servizio in qualità di servo domestico, e paghi un'imposta diretta pari al valore di tre giornate lavorative (in totale tre lire). A conti fatti dovevano risultare quelli aventi diritto di voto poco più di quattro milioni di cittadini sui ventisei milioni circa. Viene inoltre approvata una legge che vieta agli operai di riunirsi in sindacati o di fare scioperi per rivendicare i loro diritti. Stessi limiti alle associazioni di persone appartenenti alla stessa professione. Oltre a ciò, per i negri delle colonie venne mantenuta la schiavitù.
Erano stati fissati importanti diritti democratici, ma non si era realizzata una piena democrazia, perché escludeva in realtà dalla vita politica la massima parte degli abitanti della Francia. Non teneva in alcun conto le rivendicazioni delle masse popolari: artigiani, operai, contadini. Il diritto di voto fu concesso solo a chi possedeva una certa ricchezza.
Come si vede, ai contadini e agli operai viene tolta la possibilità di partecipare alla gestione del potere, alla elaborazione delle leggi. La "Beffa" finale alla "Dichiarazione
dei diritti dell'uomo" è la norma, la quale stabilisce che per aver diritto di essere eletto deputato è obbligatorio avere un tot di beni immobili, e pagare inoltre un'imposta diretta annuale di un marco (le marc d'argent corrisponde a circa cinquanta lire). Questo diritto alla fine potenzialmente poteva essere concesso solo a chi possedeva una certa ricchezza, non più di 40.000 su una popolazione di più di 25 milioni di abitanti.
E accadde questo: che gruppi di intellettuali, o singoli autorevoli personaggi, nonostante le proprie capacità, erano ineleggibili per mancanza di beni. Eppure l'articolo
6 recitava: tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, a seconda della loro capacità, e senz'altra distinzione che quella delle loro virtù e del loro ingegno.
Dai risultati dell'attività legislativa la posizione della borghesia appare chiara: si vede una forte tendenza a difendere la pienezza del conquistato potere da qualsiasi attentato proveniente dall'alto o dal basso: un'azione instancabile e sistematica diretta
1) ad epurare lo Stato dai resti del vecchio regime;
2) una diffidenza verso la Corte - che ancora lavora "pro domo sua" con i residui poteri che le restano;
3) ma in particolar modo sono gli operai di Parigi che danno maggiori preoccupazioni
In questa lotta, dura e senza esclusione di colpi, che giunge alla tragedia quando la Guardia Nazionale, il braccio armato che difende la Nuova Francia (borghese), spara contro la massa di popolo che manifesta il proprio disaccordo politico - e c'è la presenza forte e attiva della Società degli Aristocratici, presenza ovvia dato che ogni rivoluzione provoca tentativi di controrivoluzione da parte dell'élite che ha perso il potere (e chi usa, chi strumentalizza? il popolo!)
Gli aderenti a questa Società degli Aristocratici cercano di fomentare il malcontento del popolo con ogni mezzo, improvvisandosi difensori delle plebi "ingannate" dalla borghesia. C'è insomma una inversione di ruoli !!!
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
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Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) è un testo giuridico elaborato nel corso della Rivoluzione francese, contenente una solenne elencazione di diritti fondamentali dell'individuo e del cittadino.
Tale documento ha ispirato numancor oggi il suo contenuto, più che mai attuale, costituisce uno dei più alti riconoscimenti della libertà e dignità umana.
Origine
All'indomani della Rivoluzione francese, l'Assemblea decise di stilare una Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino da inserire nella futura costituzione, nell'ottica del passaggio dalla monarchia assoluta dell'Ancien régime ad una monarchia costituzionale. Basato sul testo proposto dal La Fayette, nella redazione definitiva, fu accettato dal re Luigi XVI per essere inserito come preambolo nella Carta costituzionale del 1791.
L'impatto di questa elencazione di principi fu innovatore e rivoluzionario allo stesso tempo. Sei mesi dopo la presa della Bastiglia e dopo l'abolizione del feudalesimo, la Dichiarazione attuò uno sconvolgimento radicale della società come mai era avvenuto nei secoli precedenti.
La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino d'altro canto non fu un episodio casuale e costituì il punto d'arrivo in cui confluirono numerose dottrine filosofiche e sociali del XVIII secolo, quali il giusnaturalismo, l'illuminismo, la teoria della divisione dei poteri di Montesquieu e quella del contratto sociale di Altri fondamentali testi giuridici che condividono la stessa impostazione, la Costituzione degli Stati Uniti del 1787 attinsero a queste correnti di pensiero e furono a loro volta presi come modello dagli estensori della Dichiarazione.
Gran parte del contenuto della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è confluito a sua volta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo a 1948.
Contenuto della Dichiarazione
La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino si compone di un preambolo e di 17 articoli, che contengono le norme fondamentali che regolano la vita dei cittadini tra di loro e con le istituzioni.
Innanzitutto viene dichiarato solennemente il principio di uguaglianza tra tutti gli esseri umani (art. 1); segue l'elencazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo cui deve essere improntata l'azione delle associazioni politiche (art. 2), che vengono individuati in:
• libertà,
• proprietà (diritto "inviolabile e sacro" secondo l'art. 17),
• sicurezza,
• resistenza all'oppressione.
Un altro pilastro dalla Dichiarazione è il principio di sovranità democratica (art. 3), che prevede che "il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione". Questa enunciazione non era all'epoca per nulla ovvia, in quanto i sovrani, secondo il legittimismo dell' Ancien Regime regnavano per diritto divino.
Gli articoli 4 e 5 si premurano invece di delineare i limiti dei diritti appena elencati, sancendo che l'esercizio di un [[diritto non può nuocere ad un diritto altrui e che la legge può limitare questi diritti solo nel caso in cui nuocciano alla società. Questa fiducia nella bontà della [[legge manifestata in modo corretta dalla volontà della maggioranza degli eletti nell'organo legislativo rappresentante la volontà generale dei cittadini, rispondeva principalmente all'esigenza rousseauiana di dare solide basi all'ordinamento per il suo buon funzionamento.
La parte centrale della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino affronta invece il settore cruciale dei rapporti tra cittadino e stato e recepisce numerosi principi fondamentali del moderno diritto penale. Premesso che la legge è uguale per tutti (art. 6), gli articoli 7 e 8 passano all'enunciazione del in materia penale, importantissima garanzia che ha per